Esenzioni

Esenzioni per i malati di MICI

Le malattie croniche sono disciplinate da un Decreto Ministeriale del Ministero della Salute (DM 329/99). Grazie ad esso si prevedono alcune esenzioni totali per patologia, che nel caso delle MICI sono relative ad:

  • Esami endoscopici (colonscopia con biopsia);

  • Esami radiologici (ecografia, clisma del tenue, ecc.);

  • Esami di laboratorio (emocromo, ALT, GPT, ferro, gamma GT, PCR, VES, ecc.);

  • Alcuni medicinali (mesalazina, corticosteroidi, azatioprina).

È importante, per poter usufruire delle esenzioni, essere in possesso del tesserino sanitario rilasciato dalla ASL di appartenenza, indicante l’esenzione per patologia.

AMICI Italia è impegnata per ottenere ulteriori esenzioni per gli esami di laboratorio, in particolare per i malati che, periodicamente, sostengono costi per il controllo ematico (anemia, uso di immunosoppressori).

I passi da compiere, per una migliore tutela, sono quindi, come si intuisce, ancora tanti. Istituzione di un Registro dei malati di MICI, maggiori esenzioni in ambito nutrizionale in pediatria, migliore formazione specifica per i medici di base, integrazione interdisciplinare in ambito ospedaliero per una migliore presa in carico del malato, sono solo alcune delle battaglie dell’associazione.

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Come ottenere l’esenzione

L'esenzione deve essere richiesta all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di residenza, presentando una certificazione che attesti la presenza di una o più malattie incluse nell’elenco, rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica. A tale fine, sono validi anche:

  • Copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica;

  • Copia del verbale di invalidità;

  • Copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto Sanitario della Azienda Sanitaria Locale di residenza;

  • Certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari;

  • Certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione Europea.

Sulla base di tale certificazione, l'Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’assistito, nel rispetto della tutela dei dati personali, rilascia un attestato (attestato di esenzione) che riporta la definizione della malattia o condizione con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione.

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Durata dell'attestato di esenzione

Il Decreto ministeriale 329/99 e successive modifiche non fissava a livello nazionale limiti temporali di validità per gli attestati, tranne che per la condizione di cui al codice 040, ossia neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale (limitato ai primi tre anni di vita).

Per alcune malattie e condizioni, Regioni e Province autonome hanno autonomamente previsto attestati di durata limitata, sulla base di criteri clinici o organizzativi.

I nuovi periodi di validità dell’attestato di esenzione per le malattie croniche e invalidanti sono stati pubblicati con il Decreto 23 novembre 2012. "Definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie".

Gli attestati di esenzione, rilasciati o rinnovati dalle ASL, non potranno avere una validità inferiore a quella fissata nell’allegato 1 al Decreto.

Per alcune malattie e condizioni sono previsti attestati di durata limitata, sulla base di criteri clinici o organizzativi.

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